Tutte le farmacie aperte al pubblico devono disporre di un’area destinata al laboratorio galenico la cui idoneità è stabilita con l’autorizzazione all’apertura della farmacia. Tale area da destinare al laboratorio galenico può essere separata o separabile, in questo caso l’attività di preparazione può avvenire anche negli orari di apertura della farmacia, o-se non separabile- l’allestimento avverrà durante gli orari di chiusura della farmacia, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali l’attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l’apertura della farmacia.

Le Norme di Buona Preparazione prevedono alcuni accorgimenti di carattere generale, come pareti e soffitto tinteggiati con pitture che sopportino il lavaggio e l’eventuale sanitizzazione, ma non sono richieste piastrelle o altri particolari rivestimenti per iol locale del laboratorio galenico. Se richiesto dalla preparazione, luce solare, umidità, temperatura e ventilazione devono poter essere controllate. Si deve disporre di un piano di lavoro di materiale inerte, di facile pulizia e sanitizzazione; quindi qualsiasi materiale rispondente a queste caratteristiche è idoneo.

Può, inoltre, essere utile, ma non è obbligatorio, che il banco di lavoro sia provvisto di bordo antigocciolamento o sia spostabile su ruote, che il battiscopa sia arrotondato o che gli angoli siano smussati, eccetera. È ovvio che l’area, le dotazioni e le attrezzature del laboratorio galenico sono direttamente correlate al tipo e alla quantità dei preparati allestiti, fatti salve le attrezzature previste come obbligatorie dalla Tabella N. 6 della Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione; tale concetto è peraltro attestato dalle Norme di Buona Preparazione che prevedono la possibilità di applicare procedure semplificate qualora la farmacia non esegua preparati sterili, antitumorali e radiofarmaci, a condizione, comunque, di essere in grado di “tracciare” l’intero processo di allestimento, dall’origine e qualità delle materie prime acquistate sino alla consegna al pubblico e al termine del periodo di validità assegnato al preparato.

A dare concretezza a questo concetto è il DM 18/11/2003 nel quale sono dettate precise norme relativamente alle “procedure semplificate” e per quanto non espressamente definito si richiamano all’applicazione delle Norme di Buona Preparazione

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