Caro collega,
troverai in allegato una importante comunicazione del Ministero della Salute contente delle raccomandazioni relative alle preparazioni galeniche impiegate a scopo dimagrante.
Già altre volte abbiamo richiamato la tua attenzione su questo tema e pensiamo di doverlo fare ancora una volta raccomandandoti di leggere attentamente l’avviso del Ministero.
Qualora pervengano in farmacia ricette prescriventi magistrali contenenti più principi attivi per un paziente in cura dimagrante può essere utile confrontarsi con il medico prescrittore ricordandogli la necessità di rispettare la Legge 94/98 e quindi i requisiti da apporre sulla ricetta (codice alfanumerico in sostituzione del nome e motivi particolari alla base della prescrizione).
In mancanza di tali requisiti, qualora dal confronto il medico confermi che i principi attivi sono prescritti ad un determinato paziente obeso per le indicazioni terapeutiche dei corrispondenti prodotti industriali in quanto possono coesistere, ad esempio, diabete 2, ipotiroidismo, bulimia nervosa, depressione, ipercolesterolemia, stitichezza, ecc., non siamo tenuti all’invio di copia della ricetta alla ASL.
Vi ricordiamo che pseudoefedrina ed efedrina sono dotate di attività bronco-dilatatrici; la prima è presente in numerosi medicinali di origine industriale destinati al trattamento del raffreddore, la seconda è descritta nella FU XII (pag. 1121 Preparazioni farmaceutiche specifiche) ed una volta presente in medicinali industriali autorizzati come antiasmatici non più in commercio per motivi non attinenti ai rischi di impiego.
Per questi due principi attivi risulta difficile ipotizzare un uso nel paziente obeso pertanto, a nostro avviso, la loro presenza determina la ricaduta della formulazione in un preparato off label che deve sottostare al disposto della Legge 94/98 più e più volte richiamata.
Pertanto ti consigliamo ancora una volta di confrontarti con il medico per ricordare che la mancata osservanza della Legge 94/98 prevede, oltre al deferimento all’Ordine professionale, anche la violazione dell’art. 650 del codice penale (ammenda e arresto sino a tre mesi per mancato rispetto di provvedimenti a tutela della salute pubblica).
Molto più complessa appare la valutazione della reale necessità terapeutica e non estetica del preparato in quanto non siamo più in grado di verificare se la prescrizione sia destinata a pazienti obesi con indice di massa corporea maggiore di 30 kg/m2 in quanto con il divieto di impiego della fendimetrazina è venuto a cadere l’obbligo di redazione (e presentazione in farmacia) del piano generale di trattamento che riportava quel dato sensibile.
Tutto ciò premesso ti ricordiamo che è nostro obbligo deontologico vigilare affinché non si realizzi un abuso di medicinali e di segnalarlo alla ASL e all’Ordine competente qualora se ne venga a conoscenza.
Preparazioni a scopo dimagrante: indicazioni ministeriali
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