Essendo la fenilpropanolamina inserita nell’elenco dei Precursori di Stupefacenti di Categoria 1 e alla luce del recente DM 20 maggio 2015 -in vigore dal 23 maggio u.s.- con il quale ne è stato vietato l’utilizzo nelle preparazioni magistrali, è emerso il problema dello smaltimento di tale sostanza.
L’articolo 70 (Precursori di Droghe) del DPR 309/90 esenta espressamente le farmacie dagli adempimenti relativi a: licenza di utilizzo per la Categoria 1, registrazione per la Categoria 2 e rendicontazione annuale delle due Categorie, ma non le esclude esplicitamente dagli obblighi attinenti lo smaltimento, sovrapponibili a quelli previsti per le sostanze stupefacenti.
In relazione a ciò, al fine di fornire una corretta informazione ai farmacisti, SIFAP -in data odierna, 12 giugno 2015- ha posto un quesito alla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF), Uff. 08 - Ufficio centrale stupefacenti ex DGFDM, il quale ha prontamente confermato che lo smaltimento dei Precursori di Categoria 1 -fra i quali è compresa la fenilpropanolamina- in possesso delle farmacie e non più utilizzabili, non necessita di autorizzazione da parte del predetto Ufficio, ma può essere effettuata con le modalità in uso per lo smaltimento delle sostanze attive non stupefacenti.

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