Articolo 1
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione si svolgono entro un anno dalla scadenza del precedente mandato in una sede stabilita dal Consiglio uscente, anche diversa dalla sede sociale dell’Associazione e comunque in un territorio italiano o per via telematica.
Articolo 2
L’Assemblea elettorale viene convocata mediante lettera raccomandata o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. (Statuto art. 7)
Articolo 3
La Commissione elettorale è composta dal Presidente uscente, che la presiede, e dal socio più giovane e da quello più anziano presenti al momento dell’inizio della seduta.
Articolo 4
Possono essere eletti tutti i soci ordinari individuali che comunque siano in regola con il pagamento della quota associativa. La candidatura va presentata, alla sede sociale, almeno quarantotto ore prima dell’inizio dell’Assemblea, anche mediante lettera raccomandata. La candidatura è individuale.
Articolo 5
È consentita la presentazione di liste, ma verranno ritenuti eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti a prescindere dalla lista di appartenenza.
Articolo 6
Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e solo un delegato di eventuali soci collettivi, comunque in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto solo al proprio voto e non è ammessa l’ipotesi di delega ad altro associato.
Articolo 7
Ciascun elettore può esprimere fino a sette preferenze (o comunque fino ad un massimo dei candidati eleggibili). Verranno considerate nulle le schede con un numero maggiore di preferenze.
Articolo 8
Il voto avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti fra due o più candidati verrà ritenuto eletto il candidato più anziano per anni di iscrizione all’Associazione. In caso di ulteriore parità la votazione dovrà essere ripetuta tra gli interessati, salvo rinuncia dei candidati in numero eccedente. La durata delle operazioni di voto verrà stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Articolo 9
Le disposizioni di cui sopra regolano anche l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei Conti.
Articolo 10
La commissione elettorale dirime tutte le controversie e/o contestazioni che dovessero presentarsi durante le operazioni di voto. È possibile chiedere l’impugnazione di tali decisioni entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dalla conclusione dell’assemblea elettorale al Collegio dei probiviri.

Farmacie Preparatrici SIFAP

Scopri la mappa degli associati Sifap in tutta Italia

Ultime News

Le ultime notizie dal mondo galenico

Iscriviti alla Newsletter

Prontuario Galenico

Per l'accesso è richiesta registrazione al portale Burlo



Vai al portale

Sezioni principali

Scopri i contenuti del portale Sifap, in arancione le aree riservate agli associati.