Paola Minghetti, presidente SIFAP, unitamente al Consiglio Direttivo esprime grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo Statuto e ringrazia i numerosissimi colleghi che hanno partecipato all’Assemblea Straordinaria e accolto le modifiche proposte

MODIFICHE PRINCIPALI
Sono stati aggiornati i riferimenti alle normative nazionali ed europee in essere, così come sono state esplicitate le modalità di comunicazione digitale adeguandole al progresso tecnico-informatico
Si riconosce quale strumento di aggiornamento per i farmacisti associati la pubblicazione dell’attività scientifica e delle linea guida nel portale istituzionale dell’associazione (art.3, c.4)
Si esplicita che l’associazione non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale (art.3, c.5) e che è autonoma e indipendente e non esercita attività imprenditoriali (art.4, c.2)
Si affida alla Commissione prevista al c.1 dell’art.6 l’onere di predisporre la dichiarazione Pubblica di Interessi, l’Impegno alla Riservatezza e il Consenso al trattamento dei dati personali. Tale Commissione valuta e regola eventuali conflitti di interessi (art.6, c.3). Tali documenti sono sottoscritti sia dal Consiglio Direttivo (art.7, c.1) che dal Collegio dei Probiviri (art.12)
Si esplicita che le cariche sociali non sono retribuite (art.7 c.1)
Si riconosce il Comitato Scientifico quale responsabile della completa attività e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, ivi compresi la verifica e il controllo della qualità (art.7, c.3)
Si prevede la pubblicazione del rendiconto economico e finanziario nell’area riservata agli associati del portale istituzionale (art.7, c.4)

Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021
approvato dal Consiglio Direttivo in data 14 giugno in consultazione dal 15 al 29 giugno 2021 per approvazione da parte degli associati

Bilancio Consuntivo 2019

Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019

STATUTO

Art. 1
1. Nell’ambito delle iniziative di volontariato, è costituita in Milano, la libera associazione tra farmacisti preparatori denominata “Società Italiana Farmacisti Preparatori” o brevemente SIFAP.
2. L’associazione è identificata da un logos (emblema rappresentativo), eventualmente accompagnato da scritte o diciture.
3. Le norme dettate dal presente statuto possono essere modificate o integrate dalla maggioranza degli associati con Assemblea, anche in seduta telematica, appositamente convocata. Con uguale procedura si può procedere allo scioglimento della associazione.

Art. 2
1. La sede legale della “SIFAP” è in viale Piceno n. 18, Milano.
2. Potranno essere aperte altre sedi in altre regioni o province autonome italiane previa delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7. Ciascuna sede opera sulla base delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Art. 3
1. Scopo dell’associazione è quello di promuovere lo sviluppo della preparazione estemporanea o in più esemplari allestiti integralmente in farmacia, adottando per questi la metodologia farmaceutica prevista da leggi e regolamenti, per quanto applicabili, in modo da assicurare qualità, efficacia e sicurezza dei preparati.
2. Come prodotti allestiti in farmacia si intendono tutti quei preparati che il farmacista è legittimato, o sarà legittimato ad allestire integralmente in farmacia ed in particolare i medicinali magistrali e le formule officinali come definiti dall’art.3 del DL.vo 219/06 e successivi aggiornamenti, in conformità alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia.
3. A questo fine l’associazione predispone ed aggiorna un decalogo parte integrante del presente statuto ed un codice di autodisciplina, adottato dal Consiglio Direttivo, che verranno portati a conoscenza di tutti gli organismi pubblici e privati che possono essere interessati e in particolare di Ministero della salute, FOFI, Federfarma, nonché degli organismi locali competenti per territorio.
4. L’associazione contribuisce alla formazione e all’aggiornamento continuo dei farmacisti associati, nell’ambito delle proprie competenze, mediante corsi, convegni, seminari e pubblicazioni scientifiche nonché costante aggiornamento del proprio portale istituzionale sul quale vengono pubblicate linee guida e attività scientifica dell’associazione stessa. L’associazione incentiva anche la ricerca nel settore e a questo scopo provvede all’istituzione di qualsiasi forma di sostegno finanziario o più in generale di contribuzione, nell’ambito del proprio bilancio, da usufruirsi sia in Italia che all’estero.
Le domande degli interessati, anche se non associati, vengono valutate da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo, che ratifica le decisioni motivate dalla commissione stessa.
5. L’associazione non ha finalità sindacale né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

Art. 4
1. Possono essere associati individuali della SIFAP, su delibera del Consiglio Direttivo, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che:
- siano in possesso di una laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- siano iscritti all’Ordine dei Farmacisti;
- abbiano all’atto dell'iscrizione sottoscritto il decalogo e successivamente ogni sua eventuale modifica e si impegnino a dare attuazione alle direttive eventualmente impartite dall’associazione, ivi comprese le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Possono far parte dell’Elenco Speciale degli associati tutti i laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche pur non essendo iscritti all’Ordine dei Farmacisti se:
- pensionati ENPAF;
- l'iscrizione all’Ordine dei Farmacisti è incompatibile con l’attività svolta;
- impiegati nell’industria, nell’università, nella pubblica amministrazione.
Sono esclusi i farmacisti non più iscritti all’Ordine professionale in seguito a provvedimenti disciplinari noti e tutti quelli non espressamente menzionati.
Le domande di iscrizione all’Elenco Speciale vengono singolarmente valutate dal Consiglio Direttivo al cui insindacabile giudizio è delegata la ratifica dell’adesione.
Gli associati iscritti all’Elenco Speciale hanno i medesimi diritti e doveri degli associati individuali.
2. L’associazione non ha scopo di lucro e si finanzia mediante le quote associative versate dagli associati ed eventualmente mediante altri contributi liberali provenienti da privati, da enti o da società.
L’associazione è autonoma e indipendente e non esercita attività imprenditoriali. I Consiglieri non devono avere interessi diretti preminenti nell’attività di preparazione dei medicinali in farmacia. È comunque stabilito il divieto di distribuire eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
In caso di morosità, decorsi tre mesi dalla comunicazione scritta all'associato interessato, questi si considera a tutti gli effetti dimissionario.
3. L’appartenenza a SIFAP può essere individuale o collettiva. In quest'ultima evenienza, riservata a enti o società sia pubbliche che private.
Nessuna quota associativa può essere prevista per gli associati onorari che vengono nominati su delibera unanime del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7 anche tra soggetti non in possesso dei requisiti richiesti per gli associati.
È comunque esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
4. Le quote associative sono determinate e/o aggiornate con delibera del Consiglio Direttivo.
5. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi titolo ciò avvenga, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia o in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5
1. La SIFAP mantiene istituzionalmente rapporti con le altre organizzazioni, volontarie o meno, di livello nazionale o sovranazionale, intese a dare soluzioni omogenee alle problematiche della preparazione dei prodotti allestiti dalla farmacia, ferme restando le disposizioni che provengono da atti legislativi, amministrativi o regolamentari. Qualsiasi tipo di collaborazione con altre società, associazioni o enti deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, anche su proposta di uno dei suoi membri.
2. In particolare SIFAP può dar luogo, in collaborazione con università, alla realizzazione di attività culturali e formative, con facoltà di prevedere la costituzione con esse di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge 341 del 1990.

Art. 6
1. Il Consiglio Direttivo SIFAP di cui al successivo articolo 7 individua una Commissione composta da sei associati, di cui almeno due facenti parte del Consiglio stesso, allo scopo di verificare che il comportamento dell’associato sia conforme agli intendimenti dell'associazione, nel rispetto dello statuto e del codice di autodisciplina, riferendo le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7.
Questi adotta di conseguenza le decisioni relative all’appartenenza del socio a SIFAP, eventualmente previa diffida.
2. La Commissione si avvale di qualsiasi metodo di accertamento ritenuto necessario tenuto conto delle controdeduzioni presentate verbalmente o per iscritto dall’associato. Trascorsi non meno di due anni dall’eventuale esclusione da SIFAP, decretata dal Consiglio Direttivo, l’associato può essere iscritto nuovamente.
3. La commissione prevista al comma 1 predispone la dichiarazione Pubblica di Interessi, l’Impegno alla Riservatezza e il Consenso al trattamento dei dati personali. Valuta e regola eventuali conflitti di interessi.

Art. 7
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette associati eletti ogni tre anni dall’Assemblea degli associati, ai quali si aggiungono due revisori dei conti e tre probiviri, ugualmente eletti con identica procedura e nella stessa occasione.
I membri del Consiglio Direttivo compilano e sottoscrivono la dichiarazione Pubblica di Interessi, l’Impegno alla Riservatezza e il Consenso al trattamento dei dati personali, inoltre non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, quest’ultimo lo sostituisce con un altro associato e la sua nomina viene ratificata dalla prima assemblea.
Nel caso venga a mancare - anche in più momenti - la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, l’intero Consiglio deve intendersi decaduto e devesi subito convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
Le cariche sociali non sono retribuite.
2. I membri del Consiglio Direttivo eleggono al loro interno un Presidente, un Tesoriere, un Vice Presidente e un Segretario.
Tutte le delibere del Consiglio sono prese con la presenza di almeno quattro consiglieri e a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è convocato dal suo presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
3. Per il primo triennio dalla fondazione dell’associazione il Consiglio Direttivo è eletto dai soci fondatori nel loro ambito, i quali a loro volta designano i revisori dei conti e i probiviri in carica per lo stesso periodo.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare, per il primo triennio, appositi regolamenti per l’esecuzione dello statuto sociale del quale costituiscono parte integrante.
Successivamente a tale periodo il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanale ulteriori regolamenti che dovranno essere ratificati dall’assemblea degli associati appositamente convocata, a maggioranza dei due terzi degli associati presenti alla stessa.
Il Consiglio Direttivo costituisce il Comitato Scientifico il quale è responsabile della completa attività e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, ivi compresi la verifica e il controllo della qualità.
Le spese ordinarie sono autorizzate con firma disgiunta del Presidente e/o del Tesoriere del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono approvate anche verbalmente dal Consiglio Direttivo e autorizzate dal Presidente e/o dal Tesoriere sempre con firma disgiunta tra loro; il tutto salvo norme più restrittive apposte nei regolamenti di cui sopra.
Nel caso della prevista approvazione verbale:
- la firma di chi autorizza la spesa fa prova della stessa approvazione verbale;
- il primo consiglio direttivo deve ratificare la medesima spesa.
4. L’assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati individuali, da un rappresentante appositamente delegato per ogni associato collettivo e dagli associati onorari.
Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto ad un singolo voto.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto (economico e finanziario) annuale e del bilancio preventivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è ammesso per ogni partecipante il possesso di due deleghe.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
Detto rendiconto annuale deve essere reso visivamente disponibile, presso il luogo che verrà indicato nell’avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’assemblea per la sua approvazione e pubblicato sul portale istituzionale nell’area riservata agli associati.
L’assemblea viene convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione; dovrà essere spedito, a mezzo lettera o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o per via telematica.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all’albo della sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli associati.

Art. 8
1. L’associato individuale può dare pubblicità della sua appartenenza a SIFAP nella farmacia in cui opera e, nel caso in cui non ne sia titolare, previo assenso formale dello stesso. La farmacia ha cura di darne per iscritto comunicazione al Consiglio Direttivo segnalando anche ogni variazione intervenuta; solo in questo caso la farmacia è riconosciuta da SIFAP.
2. È predisposto e tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo un elenco delle farmacie riconosciute da SIFAP, nonché un elenco degli associati individuali e collettivi.

Art. 9
Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio senza limitazione alcuna; dirige l’attività dell’Associazione eseguendo le deliberazioni sia del Consiglio che dell’Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.
La firma di quest’ultimo fa prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.

Art. 10
Il SEGRETARIO svolge ogni attività necessaria al funzionamento del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; rilascia gli attestati di associato e provvede alla predisposizione delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea.
È responsabile dell’organizzazione e dell’andamento dell’ufficio dell’Associazione.

Art. 11
Il TESORIERE cura la contabilità dell’associazione e la riscossione delle quote associative; redige e sottopone inoltre il rendiconto (economico e finanziario) consuntivo e il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

Art. 12
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri e dura in carico tre anni; il Collegio elegge il suo presidente. I membri del Collegio dei Probiviri compilano e sottoscrivono una dichiarazione Pubblica di Interessi, l’Impegno alla Riservatezza e il Consenso al trattamento dei dati personali, inoltre non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
Il primo Collegio verrà nominato dalla prima assemblea ordinaria degli associati.
Spetta al Collegio dei Probiviri:
A) decidere sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo di non ammissione di associati;
B) decidere sui ricorsi degli associati avverso le delibere di espulsione del Consiglio Direttivo;
C) decidere - con esclusione quindi di ogni altra giurisdizione - sulle controversie tra associati o tra associati e organi dell'Associazione o tra Consiglio Direttivo e Assemblea o qualunque altra controversia che per legge non debba essere rimessa alla decisione dell’autorità giudiziaria;
D) emettere il parere su tutte le questioni al medesimo Collegio sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
E) intervenire quale organo tecnico - consultivo o quale arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti rapporti tra Associazione e terzi.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza alcuna formalità di procedura, mentre redige per iscritto pareri e/o lodi, che saranno notificati agli interessati a cura del Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 13
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dall’allegato decalogo e dai redigenti regolamenti, si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dalle vigenti norme di legge.

Milano 8 gennaio 2019

 

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