In merito alla liceità della consegna a domicilio dei medicinali si sottolinea che è ininfluente che il medicinale sia di origine industriale o allestito nel laboratorio della farmacia.

Premesse
Del servizio di consegna a domicilio dei farmaci (siano essi di libera vendita o su prescrizione), si occupa il Codice Deontologico (approvato dal C.N. il 7 maggio 2018) all’articolo 30:
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14 (Libera scelta della farmacia), 15 (Attività di consiglio e consulenza) e 39 (Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy) e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.

Particolarmente chiara ed esaustiva la circolare FOFI n. 6474 del 21 giugno 2004, che delinea gli indirizzi di natura professionale concernenti la consegna a domicilio di medicinali da parte del farmacista, riconducendo la competenza all’ambito deontologico, e rammenta che è obbligo del farmacista rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti. L’attività pertanto è già normata e rodata da tempo.
Peraltro già nel 2015 il Ministro della Salute, commentando il servizio di consegna a domicilio proposto dalle farmacie aderenti a Federfarma, esprimeva apprezzamento per l’iniziativa e sottolineava che: La consegna a domicilio di farmaci, attivata dalle farmacie in favore di persone particolarmente fragili, rientra in un quadro di grande attenzione alle esigenze di salute espresse da una popolazione che invecchia e in cui aumenta il livello di cronicità. D’altronde la Farmacia dei Servizi è uno dei capisaldi del Patto per la Salute.
E ancora in epoca di pandemia COVID, molte sono state le farmacie che hanno avviato un sistema di consegna a domicilio dei medicinali, particolarmente a favore di pazienti fragili o impossibilitati a muoversi da casa, sempre con l’apprezzamento delle autorità sanitarie.
E di tutta evidenza quindi che tutta la questione debba essere affrontata come attività professionale posta sotto la responsabilità del farmacista, tenendo come cardine la citata circolare federale del giugno 2004.
Non ci sono comportamenti differenti in merito ai farmaci allestiti nel laboratorio della farmacia, siano essi officinali o magistrali, sempre nel rispetto delle norme sull’eventuale obbligo della ricetta medica: è quindi lecita la consegna a domicilio, rispettando le stesse disposizioni.

Dispensazione e Consegna
Non parliamo di dispensazione a domicilio del farmaco, ma di consegna a domicilio, previa spedizione della ricetta in farmacia. La spedizione del medicinale, atto squisitamente professionale, avviene in farmacia, e consiste nel controllo della prescrizione medica nei suoi aspetti formali e sostanziali e nella preparazione e consegna.
Resta esclusa la possibilità per il farmacista di consegnare medicinali prima che gli sia stata presentata in farmacia la prescritta ricetta medica in originale.
La dispensazione del farmaco avviene quindi in farmacia ed è atto precedente e diverso dalla consegna che, a richiesta del paziente, può avvenire anche a domicilio, purché l’atto della spedizione avvenga in farmacia da parte del farmacista e vengano garantite la corretta conservazione durante il trasporto e la riservatezza dei dati personali.
La richiesta di “consegna a domicilio” può provenire anche via telefono o via mail, ma la ricetta deve arrivare, in originale, in farmacia prima che ne esca il farmaco.
La farmacia, nel rispetto della normativa sulla privacy, dovrà consegnare i medicinali in un involucro che non consenta di identificare il farmaco dispensato.
Del servizio di “consegna a domicilio” può occuparsi direttamente la farmacia, tramite personale interno; in caso diverso, rimane comunque in capo al farmacista la piena responsabilità per la corretta conservazione dei medicinali anche relativamente alla fase di trasporto al domicilio dell’acquirente (circ.FOFI n. 6474/2004).
Se la farmacia per la consegna a domicilio si avvale di un servizio esterno (poste o corriere) è opportuno mettere in atto tutti gli accorgimenti per salvaguardare la riservatezza e la privacy, così come la sicurezza e la conservazione del medicinale, anche mediante un sistema di tracciatura. È altamente consigliato di utilizzare un corriere abilitato al trasporto di medicinali.

Rimane in ogni caso in vigore la Circolare del Ministero della salute DGDMF 0060001-P-23/09/2020 che vieta la spedizione di preparazioni magistrali contenenti cannabis https://www.sifap.org/area-soci/normative/stupefacenti/cannabis/cannabis-il-ministero-chiarisce-modalita-prescrittive-utilizzo-ed-impiego-ad-uso-medico

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