Si riscontrano, nel vigente quadro normativo, diversi punti ostativi alla possibilità che una farmacia che effettua l’allestimento di preparazioni a base di cannabis possa dispensarle ai pazienti non direttamente ma attraverso altre farmacie di comunità.

Il vigente quadro normativo non consente alle farmacie aperte al pubblico di allestire né preparazioni magistrali né officinali per conto terzi. L’allestimento di preparazioni magistrali può svolgersi solo in farmacia, in presenza di una prescrizione medica cartacea destinata a un determinato paziente. L’attività di preparazione dei medicinali in farmacia deve essere svolta nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione (NBP, FU XII ed.). Ai sensi delle NBP, le farmacie aperte al pubblico, a differenza delle ospedaliere, non possono attivare contratti esterni con altre farmacie ovvero con soggetti privati e pubblici per l’allestimento di preparazioni galeniche. Pertanto, nel caso in cui una farmacia aperta al pubblico non sia in grado di allestire correttamente la preparazione richiesta, è tenuta a fornire al paziente indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate. Ne consegue che il ritrovamento in una farmacia di una preparazione magistrale non allestita dalla medesima, ovvero priva della documentazione giustificativa dell’allestimento, esporrebbe il titolare/direttore responsabile di quest’ultima al rischio di contestazione per il ritrovamento di un medicinale non registrato, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal vigente quadro normativo.
A ciò è doveroso aggiungere quanto deriva dalle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (D.P.R. 309/90). Com’è noto, l’allestimento e la dispensazione di preparazioni a base di cannabis soggiacciono alle disposizioni previste dal D.P.R. 309/90 ai fini di garantire la tracciabilità dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione B. Le farmacie, in qualità di soggetti deputati alla vendita al pubblico di medicinali, sono chiamate a trascrivere tutte le movimentazioni di entrata e uscita su apposito registro, allegando opportuna documentazione giustificativa. Per le preparazioni a base di cannabis, la dispensazione è effettuata dal farmacista solo dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovarsi volta per volta. In base all’art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90, la ricetta deve essere ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione e conservata per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro, quale documento giustificativo dello scarico. Essendovi un chiaro e univoco rapporto di consequenzialità tra allestimento e dispensazione, la medesima ricetta è al tempo stesso documento giustificativo della dispensazione della preparazione e dello scarico della sostanza all’atto della preparazione.
In un ipotetico scenario in cui la “farmacia dispensatrice” sia diversa da quella che allestisce la preparazione magistrale, tale rapporto di consequenzialità cadrebbe, rendendo di fatto impossibile per entrambe le farmacie non incorrere nel rischio di contestazione, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio definito dal D.P.R. 309/90, nel caso in cui fosse rinvenuta una preparazione a base di cannabis non correttamente documentata sul registro di entrata e uscita. Infatti, essendo le fasi di allestimento e dispensazione separate nello spazio e nel tempo, la medesima ricetta medica non potrebbe essere usata al tempo stesso come documento giustificativo dello scarico della preparazione dal registro della farmacia dispensatrice, ovvero dello scarico della sostanza dal registro della farmacia che allestisce. In tal contesto, è doveroso ricordare che l’art. 38 del D.P.R. 309/90 ammette l’impiego di buoni d’acquisto tra farmacie aperte al pubblico esclusivamente per le richieste a titolo gratuito e solo qualora ricorra un carattere di urgenza terapeutica.

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