La Risoluzione Europea CM/Res (2016)1 concernente i requisiti di qualità e sicurezza per i medicinali preparati in farmacia per specifiche necessità dei pazienti prevede che:
le preparazioni allestite in farmacia hanno un “valore aggiunto” se per ragioni mediche, farmaceutiche o personali siano necessarie per uno specifico paziente o per esigenze particolari di una specifica popolazione. I professionisti coinvolti nella cura del paziente dovrebbero congiuntamente assumersi la responsabilità nel determinare se una preparazione allestita in farmacia sia realmente necessaria.
 
La responsabilità è totalmente attribuita al farmacista per quanto concerne i requisiti formali e la qualità del preparato allestito e al medico l’efficacia e la sicurezza dello stesso.
 
Il DM 9 novembre 2015 “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972” riporta che:
Il Ministero della salute promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato delle preparazioni magistrali a base di cannabis, sulla base dei pareri dell'AIFA e dell'Istituto  Superiore di Sanità, per quanto di rispettiva competenza, al fine della formazione dei medici e dei farmacisti e dell'informazione ai pazienti.
I risultati degli studi sull’impiego delle infiorescenze di cannabis ad uso medico non sono conclusivi sulla sua efficacia, le evidenze scientifiche sono di qualità moderata o scarsa, con risultati contraddittori e non conclusivi, mancano, inoltre, dati a supporto di un favorevole rapporto rischio/beneficio; tuttavia vi è l'indicazione a proseguire nelle ricerche per ottenere evidenze definitive. Sono individuate due diverse modalità di assunzione: per via orale o per via inalatoria.
 
Si ritiene pertanto opportuno ricordare ai farmacisti di confrontarsi con il medico nel caso di prescrizioni che riportino una via di somministrazione diversa da quelle citate, valutando in particolare il “valore aggiunto” e la letteratura a supporto, che ad oggi, per quanto a nostra conoscenza, appare insufficiente nel caso della via di somministrazione oculare.
 
Precisiamo che nell’etichettatura -in analogia con il medicinale di origine industriale Sativex e secondo quando previsto dal paragrafo 9. Etichettatura delle NBP- il farmacista debba riportare anche la dicitura: “controindicato per la guida di veicoli” o analoga.
 
Si evidenzia inoltre che la pagina del Ministero della salute relativa alla cannabis ha subito questa modifica da “La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte delle ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili” a “La sostanza attiva vegetale, dopo l’estrazione, deve essere accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili”;
ritenendo che la pianta esausta possa ancora contenere una certa percentuale di THC si consiglia, qualora si intenda non ricaricarla sul registro stupefacenti nella pagina dedicata, un’opportuna inattivazione del residuo derivante dall’estrazione in olio, prima di smaltirlo secondo le normali procedure previste per i medicinali inutilizzabili.

Farmacie Preparatrici SIFAP

Scopri la mappa degli associati Sifap in tutta Italia

Ultime News

Le ultime notizie dal mondo galenico

Iscriviti alla Newsletter

Prontuario Galenico

Per l'accesso è richiesta registrazione al portale Burlo



Vai al portale

Sezioni principali

Scopri i contenuti del portale Sifap, in arancione le aree riservate agli associati.