Normative
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Dal 23 maggio 2015 è fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fenilpropanolamina / norefedrina.
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La 4-aminopiridina è un promotore del rilascio dell’acetilcolina dalle terminazioni nervose. È utilizzata per migliorare la deambulazione nei pazienti adulti affetti da sclerosi multipla con disabilità nella deambulazione. In Europa è presente il medicinale di origine industriale ...
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possono essere allestite in multiplo formule officinali anche omeopatiche -ad esclusione di quelle per via iniettabile- e quelle contenenti sostanze, ancorché in quantità minime, soggette a normative specifiche: veleni, stupefacenti, sostanze dopanti- purché la loro formula sia presente nella Farmacopea Ufficiale Italiana, o nella Farmacopea Europea oppure in una Farmacopea nazionale in vigore negli Stati membri dell'Unione europea
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DECRETO 18 novembre 2003 - Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali
1. Il presente decreto stabilisce le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul territorio e dalle farmacie interne ospedaliere, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione delle preparazioni, quali ad esempio preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci, che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, per le quali si applicano le norme di buona preparazione contenute nella XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

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Secondo quanto previsto dal Glossario delle NBP, FU XII edizione, pagina 1426 “La prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, Legge 8 aprile 1998, n. 94 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria’.”
Sottolineando che la scelta terapeutica di una determinata prescrizione è sempre prerogativa del medico, non possiamo esimerci dal rilevare che quando è palese al farmacista che il medico stia utilizzando un p.a. per una indicazione terapeutica diversa rispetto a quella del corrispondente medicinale industriale, lo stesso non può non richiedere il rispetto della Legge 94/98.