Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da SIFAP e ASFI per l’annullamento del Il DM 27/07/15 Divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo pseudoefedrina- con la sentenza N. 00450/2017 pubblicata in data odierna.
Di conseguenza il principio attivo pseudoefedrina è di nuovo prescrivibile dai medici ed allestibile dai farmacisti.
Ricordiamo che la sostanza è ricompresa nella classe S6 (stimolanti) delle sostanze vietate per doping e perciò prevede per la sua dispensazione una ricetta non ripetibile inoltre il farmacista è tenuto ad inviare al Ministero i dati relativi alle quantità utilizzata nell’anno precedente nelle preparazioni entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le ricette in originale per 6 mesi.
Come di consueto ricordiamo che qualora il preparato magistrale fosse prescritto per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati, il medico, dopo aver ottenuto il consenso del paziente al trattamento, dovrà riportare sulla ricetta le esigenze particolari che motivano la prescrizione e il riferimento numerico o alfanumerico che consenta, su richiesta dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente. In questa ipotesi il farmacista dovrà inviare mensilmente alla propria ASL copia o originale della ricetta spedita. (Art. 5 della Legge n. 94/98)